Statuto

GENERALITA'

Art. 1.

Sotto la denominazione TENNIS CLUB COLLINA D'ORO (TCCO) sussiste un'associazione, apolitica e aconfessionale, con sede in Collina d'Oro, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del CCS.

Art. 2.

Gli scopi dell'associazione sono lo sviluppo, la diffusione e la pratica del tennis mediante la gestione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa. Il TCCO partecipa all'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis) e alla Federazione Ticinese di Tennis (FTT) riconoscendone gli statuti, i regolamenti e le direttive.

SOCI

Art. 3.

L'associazione si compone di:

a) soci attivi

b) soci juniores

c) soci studenti

d) soci fascia diurna

e) soci contribuenti

f) soci onorari.

L'ammissione all'associazione e quindi il conferimento della qualità di socio della stessa viene decisa dal comitato (art. 24).

Art. 4.

Sono soci attivi coloro che svolgono un'attività tennistica nell'associazione e pagano la tassa sociale annuale.

Art. 5.

Sono soci juniores coloro che svolgono un'attività tennistica e pagano la relativa tassa sociale annuale, fino e compreso l'anno nel quale hanno compiuto i 18 anni.

Art. 6.

Sono soci studenti coloro che svolgono un'attività tennistica e pagano la relativa tassa sociale annuale, che si situano nella fascia d'età tra i 19 ed i 25 anni e sono impegnati a tempo pieno negli studi superiori.

Art. 7.

Sono soci in età AVS coloro che svolgono un'attività tennistica e pagano la relativa tassa sociale annua, a partire dall'anno nel quale hanno raggiunto l'età del pensionamento AVS.

Art. 8.

Sono soci contribuenti coloro che pur non svolgendo un'attività tennistica versano all'associazione un contributo annuale volontario.

Art. 9.

Sono soci onorari i benemeriti dell'associazione che vengono nominati dall'assemblea su proposta del comitato.

ORGANI SOCIALI

Art. 10.

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il comitato;

c) l'ufficio di revisione.

ASSEMBLEA

Art. 11.

L'assemblea é l'organo superiore dell'associazione. Essa si compone di tutti i soci definiti all'art. 3, ad eccezione dei soci juniores che non godono del diritto di voto.

Art. 12.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria é convocata una volta all'anno dal comitato, entro la fine del mese di giugno.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci.

Art. 13.

Sono di competenza inalienabile dell'assemblea:

a) l'approvazione e la modifica dello statuto;

b) la nomina del presidente e degli altri membri del comitato e del revisore.

c) il discarico al comitato;

d) l'approvazione dei rapporti di gestione, dei conti annuali e del preventivo;

e) le decisioni sulle espulsioni di soci deliberate dal Comitato.

Sono inoltre di competenza dell'assemblea tutte le decisioni non riservate dalla legge o dal presente statuto ad altro organo.

Art. 14.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed é diretta dal presidente designato.

Art. 15.

L'assemblea é convocata mediante avviso personale spedito ai soci oppure tramite stampa almeno 10 giorni prima, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

L'assemblea non può prendere alcuna risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, salvo nei casi in cui ciò é espressamente permesso dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Art. 16.

Il Socio avente diritto di voto ha il diritto di formulare delle proposte che, per essere trattate all'Assemblea generale, devono essere inviate per lettera raccomandata al Comitato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Comitato dovrà sottoporre all'Assemblea generale ordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui decisione non sia di sua esclusiva competenza.

Proposte inoltrate dopo il 31 marzo potranno essere sottoposte all'Assemblea generale ordinaria, se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

COMITATO

Art. 17.

Il Comitato è l'organo direttivo ed esecutivo dell'associazione ed è così composto:

• un presidente

• 4 a 8 membri, di cui uno designato dal Comune, quale suo rappresentante che stanno in carica per due anni e sono sempre rieleggibili dall'assemblea dei soci.

Art. 18.

Il comitato ha facoltà di nominare delle commissioni per compiti speciali. Di esse deve far parte, come presidente, un membro del comitato.

Art. 19.

Il comitato é convocato ogniqualvolta il presidente lo ritiene opportuno, di regola una volta al mese, o su richiesta scritta e motivata di almeno due membri.

Esso può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti il presidente decide.

Art. 20.

Il comitato dirige l'associazione e prende le decisioni sugli affari correnti. In particolare:

a) esegue le decisioni dell'assemblea;

b) veglia sull'applicazione degli statuti;

c) gestisce il patrimonio sociale e presenta i bilanci preventivi e consuntivi;

d) rappresenta l'associazione di fronte a terzi;

e) stabilisce le cariche e le competenze dei suoi membri ( segretario, cassiere, commissione tecnica, ecc.);

f) fissa la tassa di iscrizione "una tantum" per i nuovi soci dell'associazione;

g) fissa la tassa annuale, per ogni categoria di soci che da diritto ad utilizzare le infrastrutture dell'associazione;

h) predispone tutti i regolamenti necessari per il regolare svolgimento dell'attività sociale e sportiva;

i) tiene i rapporti con il Comune e definisce le collaborazioni tra lo stesso e il TCCO;

l) definisce eventuali contratti con prestatori esterni;

m) decide circa l'ammissione e l'espulsione dei soci.

Art. 21.

L'associazione é validamente vincolata dalla firma del presidente e da quella di un altro membro del comitato.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 22.

L'ufficio di revisione si compone di uno o due membri che non possono contemporaneamente far parte del comitato. Esso esamina i conti della gestione trascorsa e presenta all'assemblea il rapporto di revisione.

I revisori restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili dall'assemblea.

RESPONSABILITA' E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23.

L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci al di là della tassa annuale stabilita dal comitato, così come indicato all'art. 20 g) del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

AMMISSIONI, DIMISSIONI ED ESPULSIONI

Art. 24.

Il comitato delibera sulle domande di ammissione all'associazione. Nel caso in cui una domanda non fosse accolta, il comitato non è tenuto a comunicare le ragioni della decisione all'interessato.

Art. 25.

Le dimissioni dalla società devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno ed esplicano effetto a partire dal 1° gennaio. I soci che non hanno inoltrato le dimissioni per iscritto entro il termine indicato si ritengono confermati a tutti gli effetti.

Art. 26.

Per gravi motivi il Comitato può decidere l'espulsione di un socio. La relativa decisione può essere impugnata avanti all'assemblea generale.

Art. 27.

I soci che si sono dimessi o che sono stati espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

Le entrate del Club per perseguire i suoi scopi sono: le tasse d'ammissione, le tasse sociali, le multe, le donazioni, i proventi di sponsorizzazione e le altre entrate.

Art. 29.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30.

Lo Scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea alla maggioranza di 3/4 dei soci presenti, purché il numero dei soci presenti non sia inferiore alla metà più uno di tutti i soci.

Deciso lo scioglimento verrà allestito un inventario e il patrimonio sarà destinato secondo la decisione presa da un'ulteriore assemblea, convocata in data successiva dal comitato uscente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS).

Art. 32.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea costituiva del 26 ottobre 2010, entra immediatamente in vigore.

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TCCO

Tennis Club Collina d'Oro

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Tennis Club Collina d'Oro
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